Cassa integrazione in deroga - Informazioni
LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Non si tratta di un vero e proprio istituto ma appunto di una deroga alle normative in materia di cassa integrazione straordinaria (limiti numerici per chiederla, periodi, trattamenti ecc.) le cui fonti remote sono rintracciabili nella legge finanziaria del 2004 (l’art 3 comma 137 della legge n. 350/2003 e l’art 1 comma 155, l.30 n. 311/2004) successivamente integrato, sia per quanto riguarda la copertura che per quanto riguarda le modalità di concessione da successivi provvedimenti che hanno prorogato fino al 31-12-2008 e affidato alle Regioni l’autorizzazione.
Dopo il 31-12-2008 è intervenuto uno specifico provvedimento di proroga delle concessioni con alcune modifiche (l’art. 19 comma 9 della legge 2/2009) e il più recente “decreto incentivi” legge n. 5/2009 che commenteremo di seguito.
L’art.19 della legge 2/2009 e la legge n. 5/2009
I provvedimenti citati (la legge n. 5/2009 corregge alcune disposizioni della legge 2/2009 e ne aggiunge altre) contengono anche disposizioni relative alla disoccupazione per particolari categorie di lavoratori (vedi paragrafo sotto). Si tratta, in molti casi, di provvedimenti che vengono autorizzati in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e quindi di provvedimenti ad hoc finanziabili di volta in volta e per i quali sono stati previsti stanziamenti per il 2009 e dove indicato anche per il 2010.
Se ne deduce che la cassa in deroga originariamente prevista per settori o aziende con decreto ministeriale e successivamente delegate alle singole regioni, (definite in specifiche intese a livello regionale) può essere prorogata con decreto ministeriale (ministero del lavoro di concerto con quello della economia) a particolari condizioni:
il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni (nell’elencazione dei trattamenti in deroga si fa riferimento alla cassa integrazione guadagni, senza specificare che si tratti della cassa straordinaria, quindi, secondo una prima interpretazione di fonte confederale, anche la cig ordinaria potrà rientrare tra i trattamenti in deroga), di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».
Vengono eliminati i termini temporali finora previsti (intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009). A causa delle difficoltà legate alla crisi viene anche eliminato il vincolo della riduzione del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008.
E’ prevista la presentazione di :
- Un piano di gestione delle eccedenze che abbia comportato la riduzione di almeno il 10% (vedi nota precedente) dei destinatari dei trattamenti di cassa in scadenza
-Il trattamento economico è ridotto del 10% rispetto al trattamento di cigs nel caso di prima proroga, del 30% per la seconda proroga e del 40% per le proroghe successive.
Prorogata la Cassa Integrazione in deroga per tutto il 2011. Previsto anche per fine 2010 il provvedimento di proroga a tutto il 2011 degli altri ammortizzatori sociali.
"Il governo prorogherà la cassa integrazione in deroga e gli altri strumenti di ammortizzazione sociale per tutto il 2011".
Ad annunciarlo il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, sottolineando che «ci sarà un provvedimento a fine anno». La definizione delle risorse sarà conseguente alla ricognizione sull'effettivo utilizzo della cassa integrazione nell'ultimo anno. Nei primi otto mesi del 2010 l'Inps ha autorizzato alle aziende italiane l'utilizzo di 826,4 milioni di ore di cassa integrazionecon un aumento del 60,5% rispetto allo stesso periodo del 2009
fonte:www.fimroma.cisl.it
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NOTA: Alcuni contenuti di questa pagina sono interessati dalle modifiche introdotte dalla cd. "Riforma Fornero" (Legge 28 giugno 2012, n. 92) in vigore dal 18 luglio 2012.
Questa pagina di Cassa Integrazione è in aggiornamento e la presente nota verrà rimossa ad aggiornamento completato.

Commenti
l'azienda per la quale lavoravo il 31 luglio 2012 è fallita, alla proprietà è subentrata la curatela fallimentare, una parte dei dipendenti siamo stati messi in cassa integrazione in deroga a dal 2 settembre al 31 dicembre 2012, sono stata al centro per l'impiego per la compilazione del modello IG15 nei primi di gennaio, a metà gennaio ho partecipato a dei corsi di formazione obbligatori, ma ad oggi non ho ricevuto ancora nessuna retribuzione.
Cosa devo fare?
eventualmente si può sospendere anche per un'assunzione a tempo indeterminato e tornare in cassa dopo il periodo di prova?
grazie 1000
Leonardo
vorrei la risposta al quesito n°80 stefano - cassa in deroga settore commercio.durat a e percentuale di ret
ribuzione do il consenso al trattamento dati personali
Una ulteriore domanda, l'azienda ha delle limitazioni se vuole utilizzare la cassa in deroga?
grazie
Il 6 Aprile 2012 grazie a accordi sindacali ho terminato la disoccupazione ordinaria e iniziato la mobilità in deroga.
Come da prassi ho provveduto a recarmi al centro per l'impiego munito di verbale sindacale per sottoscrivere il patto di servizio e per scegliere i corsi regionali obbligatori.
Prima di iniziare un corso vorrei avere la certezza che questa mobilità mi sia stata accettata o per lo meno che qualcuno stia lavorando la mia pratica. A quanto dicono all'inps il mio nome ancora non appare nei terminali.
Secondo la vostra esperienza...qu anto tempo mi occorrerà per avere qualche notizia dall'inps?
Inoltre, mi consigliate comunque di iscrivermi ad un corso sin da subito?
Grazie,
Massimiliano