Cassa Integrazione

domenica 20 maggio 2012 04:09
Fine indennità di mobilità PDF Stampa E-mail

Quando termina l'indennità di mobilità


Il pagamento dell’indennità viene interrotto quando il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità per una delle seguenti cause:

 

  • - il rifiuto di frequentare un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o lo frequenti in modo irregolare;
  • - la mancata accettazione di un lavoro equivalente a quello precedente con una retribuzione ridotta al massimo del 10%;
  • - il rifiuto di essere impiegato in opere e servizi di pubblica utilità;
  • - non ha comunicato all’Inps, entro 5 giorni dall’assunzione, di aver iniziato un’attività di lavoro dipendente (il lavoratore in mobilità può, senza perdere il diritto di iscrizione alla lista, svolgere un’attività part time o a tempo determinato. Ciò comporta la sospensione dell’indennità);
  • - non risponde, senza giustificato motivo, alle convocazioni del centro per l’impiego.

 

Il lavoratore non viene cancellato dalle liste se le attività lavorative o di formazione offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri o non raggiungibile in 60 minuti con i mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore. La cancellazione avviene anche in caso di:

- assunzione a tempo indeterminato;

- riscossione dell’indennità in un’unica soluzione;

- raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità (comprese le pensioni anticipate concesse in determinati settori previsti dalla legge);

- diventa titolare di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità senza averoptato per l’indennità di mobilità (i lavoratori che beneficiano dell’assegno di invalidità e allo stesso tempo hanno diritto alla mobilità devono scegliere tra le due prestazioni).

 

Da ricordare

Se il lavoratore in mobilità accetta un lavoro a tempo pieno e indeterminato con una retribuzione inferiore a quella che percepiva nella precedente attività, ha diritto ad un assegno integrativo. La durata massima dell’assegno è di 12 mesi e l’importo non può essere superiore a quello dell’indennità di mobilità che avrebbe percepito se fosse rimasto disoccupato. Inoltre, al lavoratore che accetta una proposta di lavoro ed è costretto a trasferirsi spetta una indennità di nuova sistemazione e il rimborso delle spese di viaggio.

 


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