| La somministrazione di lavoro a tempo determinato |
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II rapporto di lavoro interinale finora regolato dalla legge 196/97 è stato sostituito dalla somministrazione di lavoro La Somministrazione di lavoro è una fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal D. lgs. n° 276 del 2003 (legge Biagi), artt. da 20 a 28, sulla base della legge delega n° 30/2003, e prevede il coinvolgimento di tre soggetti:
Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l'Agenzia per il lavoro, che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell'azienda utilizzatrice. La Somministrazione di lavoro sostituisce il rapporto di lavoro interinale precedentemente presente nel diritto del lavoro, ed istituito dalla legge n° 196/1997, c.d. riforma Treu (Fonte: Wikipedia).
Come nel rapporto di lavoro interinale, anche nella somministrazione i soggetti coinvolti sono tre: somministratore, utilizzatore e lavoratore. Per tutta la durata della somministrazione il lavoratore svolge la propria attività presso l'azienda utilizzatrice e sotto la sua direzione. Al termine della missione il lavoratore temporaneo a tempo indeterminato torna a disposizione dell'agenzia di somministrazione. Nei periodi di non lavoro - durante i quali pur essendo a disposizione dell'agenzia è in attesa di una nuova missione - ha diritto a un'indennità mensile di disponibilità divisibile in quote orarie (corrisposta dall'agenzia). Il valore di questa indennità è stabilito dal contratto collettivo applicato nell'agenzia, ma comunque non deve essere inferiore a 350 euro divisibili per quote orarie (divisore pari a 173).
Le attività delle agenzie di somministrazioneII decreto legislativo 276/03 che ha abrogato il lavoro interinale e regolato il nuovo rapporto di somministrazione, tra le altre cose, ha anche istituito un apposito Albo delle agenzie di somministrazione. Diversamente da quanto avveniva nel lavoro interinale queste agenzie sono abilitate dal Ministero del Lavoro a svolgere più di una attività: somministrazione a tempo determinato e indeterminato, intermediazione di manodopera, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione.
Quando è ammessa la somministrazione a tempo determinato
Quando è vietata la somministrazioneÈ vietato assumere lavoratori con un contratto di somministrazione:
Periodo di provaÈ prevista la possibilità di richiedere un periodo di prova per ogni singola missione del lavoratore somministrato, pari a un giorno effettivo di lavoro per ogni 10 giorni di durata delle missione. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può interrompere il contratto senza preavviso e senza indennità sostitutiva.
I diritti del lavoratore somministratoAl lavoratore somministrato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale e aziendale in uso nell'impresa che lo utilizza:
Obblighi del datore di lavoro
Diritti di informazione
FormazioneII 4% della retribuzione lorda del lavoratore somministrato è versata dall'agenzia a un apposito Fondo (che dovrà essere costituto dal Ministero del Lavoro mediante un decreto legge). Tali risorse devono essere utilizzate per promuove la qualificazione e la riqualificazione professionale e per "prevedere misure di carattere previdenziale".
Fonte: Vitadidonna e Ministero del Lavoro
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Le differenze tra i due contratti sono rilevanti. Soprattutto per due ragioni. La prima: si sono rese possibili due tipi di somministrazione, a tempo determinato - che illustriamo nelle pagine seguenti - e a tempo indeterminato. La seconda: sono state modificate le causali per le quali è ammesso ricorrere alla somministrazione a tempo determinato: esse non sono più quelle fissate dalla contrattazione collettiva per far fronte a situazioni di natura eccezionale e temporanea, ma possono dipendere da ragioni tecniche. produttive, organizzative e sostitutive anche legate all'ordinaria attività dell'impresa. Ricordiamo che il contratto nazionale delle imprese di somministrazione stabilisce che le causali per il ricorso alla somministrazione a tempo determinato sono ancora quelle previste dai contratti collettivi nazionali applicati dalle imprese utilizzatrici, prevedendo anche un limite massimo per le proroghe.
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