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Durante il periodo di cassa integrazione la legge non proibisce di svolgere un altro lavoro, sia autonomo che subordinato.
Ci sono però delle norme da rispettare affinchè non si perda il diritto alla cassa integrazione salariale. La cassa integrazione può esse ordinaria, nel qual caso viene chiamata CIGO, o straordinaria, nel qual caso viene chiamata CIGS. La cassa integrazione è considerata ordinaria quando la sospensione del lavoro è temporanea ed è dovuta ad accadimenti temporanei che non dipendono nè dai lavoratori nè tanto meno dal datore di lavoro come ad esempio danni provocati da alluvioni, frane o comunque da eventi naturali; danni che sono provocati da un incidente che provochi incendio o crollo della struttura, mancata erogazione dell'energia elettrica senza preavviso, ecc...
La cassa integrazione può essere percepita per un massimo di 52 settimane ed è pari all'80% della normale retribuzione che sarebbe stata percepita dal lavoratore E' invece straordinaria quando l'impresa o l'azienda subisce una riconversione, una crisi, una riorganizzazione, insomma eventi che risultino non temporanei ma definitivi.

Ci sono diverse casistiche che prevedono la sospensione temporanea dell'integrazione salariale, altre che ne prevedono la sospensione totale con rottura del contratto di lavoro con l'azienda, ma ci sono anche delle possibilità di svolgere una nuova attività lavorativa che si sommi all'integrazione salariale senza intaccarla.
Quindi se si decide di svolgere un'altra attività durante il periodo di cassa integrazione è bene seguire i seguenti punti:
- Comunicare in maniera preventiva sia all'INPS che all'azienda dalla quale si è cassa integrati la volontà di svolgere altra attività lavorativa, se si omette di comunicare preventivamente si corre il rischio di perdere il diritto alla cassa integrazione.
- Si consiglia di comunicare sia all'INPS che al datore di lavoro l'intenzione di svolgere altro lavoro durante il periodo di cassa integrazione in maniera cartacea, quindi documentabile, e preferibilmente inviare tale comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Il lavoro che si può svolgere durante il periodo di cassa integrazione però non può essere un lavoro a tempo determinato ma deve essere a carattere temporale.
- Se si sceglie di svolgere un lavoro a tempo indeterminato, dopo il periodo di prova obbligatorio, il rapporto lavorativo con l'azienda da cui si è cassa integrati viene interrotto e si perde il diritto alla cassa integrazione; se non si supera il periodo di prova invece si può tornare a percepire l'integrazione salariale di cui si stava godendo.
- E' bene ricordare però che per qualsiasi tipo di attività lavorativa, nel periodo in cui si è impiegati l'integrazione salariale viene sospesa e con essa viene sospeso anche il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, perchè il versamento dei contributi è strettamente legato al salario percepito.
- La cumulabilità tra reddito da lavoro e integrazione da salario non è vietata, ma si deve tener presente che il cumulo tra il reddito da lavoro e l'integrazione salariale non superi i parametri stabiliti dal massimale di riferimento; questo significa che dal punto di vista economico il lavoratore alla fine non trae alcun beneficio , a meno che il reddito prodotto dal lavoro non sia inferiore ai massimali cigs.
- E possibile svolgere un'altra attività lavorativa e cumulare il reddito da essa prodotta a quello dell'integrazione salariale solo nel caso che il nuovo lavoro non coincida con l'orario di lavoro dal quale si è sospesi e per cui si percepisce l'integrazione salariale, quindi un lavoro che si sarebbe potuto avere anche continuando a svolgere il lavoro dal quale si è stati sospesi e per il quale si percepisce l'integrazione.
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